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Rivoluzionato
il regime Iva sugli immobili

10/07/2006 – Il decreto
Bersani introduce rivoluzionarie novità sul regime Iva
dei fabbricati, sia per la locazione che per la vendita.
La nuova disciplina è contenuta nell’art. 35, comma
8 del provvedimento (Decreto Legge 4 luglio 2006 n.
223).
“Tutti i trasferimenti immobiliari – si legge nel documento
diffuso dal Governo per chiarire i diversi punti del
provvedimento - saranno sottoposti ad imposta di registro,
e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati
ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni”.
L’unico atto sottoposto a Iva sarà pertanto la prima
vendita dell’immobile ad opera del costruttore, salvo
che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione
del fabbricato. Obiettivo della modifica al regime Iva
è combattere frodi e attività speculative indebite.
In tal modo l’Iva assolta a monte dalle società immobiliari
non è infatti più detraibile.
Per quanto riguarda la locazione, l’esenzione interessa
sia i fabbricati abitativi che quelli strumentali che,
prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, erano
soggette ad un diverso regime Iva.
Per quanto riguarda invece la vendita degli immobili,
il decreto Bersani modifica il punto 8 bis dell’articolo
10 del Dpr 633/72.
Prima dell’entrata in vigore del DL 223/2006, l’esenzione
da Iva era stabilita nella vendita dei soli fabbricati
abitativi ceduti dalle imprese di gestione immobiliare
e dalle imprese che ne erano in possesso a titolo di
patrimonio. Erano invece soggette a Iva le cessioni
di fabbricati strumentali, e le vendite di fabbricati
abitativi ceduti dalle imprese di costruzione che avevano
effettuato gli interventi di recupero; o ancora i fabbricati
ceduti dalle imprese aventi per oggetto principale l’attività
di rivendita degli stessi.
Con la manovra-bis l’unico caso in cui l’immobile è
soggetto a Iva riguarda le vendite di fabbricati, abitativi
e strumentali, effettuate entro cinque anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento di
recupero da parte delle imprese costruttrici titolari
della licenza edilizia o del permesso a costruire.
Compravendite immobiliari: le
novità della manovra. Obbligatorio dichiarare prezzo
pattuito e presenza del mediatore
07/07/2006 – La manovra finanziaria approvata dal Governo
nei giorni scorsi, ormai nota come “pacchetto Bersani”
(Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223), introduce importanti
novità per le operazioni di compravendita immobiliare.
Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove regole che
interessano da oggi i contraenti.
Le nuove disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari
sono contenute nel Titolo III, all’art. 35, commi 21-22-23
del decreto. La loro applicazione è operativa dal giorno
successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
E quindi da mercoledì 5 luglio.
La Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266)
introduceva la possibilità di considerare come base
imponibile il valore catastale dell’immobile “indipendentemente
dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto” (art.
1, comma 497).
Il pacchetto Bersani conferma il calcolo dell’imposta
sul valore catastale piuttosto che sul prezzo pattuito
dalle due parti, ma rende comunque obbligatoria la dichiarazione,
nei rogiti delle compravendite immobiliari, del valore
reale della transazione. L’obiettivo è far emergere
il valore reale del prezzo pattuito.
Il nuovo decreto alza inoltre al 30% la percentuale
di riduzione degli onorari notarili, che la Finanziaria
2006 abbassava del 20%.
La maggiore novità riguarda le salate sanzioni cui andranno
incontro i contraenti che non rispetteranno l’obbligatorietà
della dichiarazione del corrispettivo pattuito.
L’occultamento del prezzo stabilito dalle parti implica
l’applicazione dell’imposta sull’intero ammontare del
valore dell’immobile, ed una sanzione “dal cinquanta
al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta
e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato”,
meno l’importo della sanzione eventualmente irrogata
ai fini dell’imposta di registro.
Con il decreto Bersani diventa inoltre obbligatoria
la dichiarazione delle modalità di pagamento del corrispettivo
(contanti – e comunque non oltre i 12.500 euro - bonifico
bancario, assegni bancari, postali o circolari); nonché
l’indicazione della eventuale presenza di una intermediazione
immobiliare, con i dati identificativi e fiscali degli
agenti immobiliari (numero partita IVA e codice fiscale).
La violazione di tale disposizione (omissione o dichiarazioni
mendaci) comporterà una sanzione da 500 a 10mila euro.
Ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti
sarebbero inoltre assoggettati ad accertamento di valore.
Diversamente dalle reazioni di molte categorie coinvolte
nei cambiamenti introdotti dalle nuove disposizioni
del decreto Bersani, le novità in materia di compravendite
immobiliari non sembrano aver allarmato l’Anama, Associazione
Nazionale Agenti e Mediatori di Affari.
L’obbligo di dichiarare nei rogiti notarili anche il
valore reale della compravendita e la eventuale presenza
di un agente immobiliare rappresentano per Anama un
passo in avanti verso un più trasparente rapporto tra
professionisti e consumatori. Si tratterebbe di una
precauzione finalizzata a combattere l’abusivismo, il
sommerso e tutti coloro che operano in nero.
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